oggetto immeditato della vendita di quote e’ la partecipazione sociale


 

Cass. 09.07.1997, n. 6201

Cass.  21.06.1996, n. 5773    Banca borsa e tit. cred. 1997, II, pag. 18

Corriere giur. 1997, pag. 352

Foro it. 1996, I, pag. 3382

Giur. it. 1997, I, 1, pag. 163

Riv. not. 1997, II, pag. 913

Società 1997, pag. 33

Vita not. 1997, I, pag. 312

 

Il contratto di vendita di quote di società a responsabilità limitata ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta.

 

Ne consegue che il difetto di qualità della cosa venduta, ai fini dell'annullamento del contratto per errore o della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1497 c.c., deve attenere unicamente alla "qualità" dei diritti ed obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire, mentre non può riguardare il suo valore economico, in quanto questo non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e quindi può assumere rilievo giuridico solo ove siano state previste esplicite garanzie contrattuali circa la consistenza economica della partecipazione, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che rende annullabile il contratto in relazione ad ogni tipo di errore determinante del consenso.